Statuto
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FOCE SANREMO
Art. I - COSTITUZIONEE' costituita in Sanremo il 30 maggio 1959 un’Associazione sportiva, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ. denominata FOCE SANREMO, Associazione sportiva dilettantistica. L’associazione è affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, riconosciuta dal CONI, conformandosi, così, alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti della FIDAL.Art. 2 - DURATAL’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 29 del presente statuto. Art. 3 - SEDE LEGALE L’associazione sportiva ha sede legale "PRO TEMPORE" in Sanremo presso la palestra Scuola Media Statale "Pascoli" in C.so Cavallotti. Il recapito postale è fissato in Via G. Galilei 232 Sanremo A.rt. 4 - SCOPO L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività sportiva nell’ambito dello sport dell' ATLETICA LEGGERAIn particolare i fini istituzionali dell’Associazione sono:
La gestione di attività e servizi connessi e strumentali all’organizzazione ed al finanziamento dello sport dell' ATLETICA LEGGERA L’organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport dell' ATLETICA LEGGERA La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche. Fermo restando che l’oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport l’Associazione si propone inoltre di:
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI Art. 5 - PATRIMONIO SOCIALE Il patrimonio sociale è costituito:
Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili. Art. 6 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica e finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 7 - SOCI E LORO CATEGORIE Possono far parte dell’associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote stabilite all’art. 13 del presente Statuto, ed il numero degli associati è illimitato. I soci si distinguono in:
Il socio onorario non paga nessuna quota. La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all’Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo. Art. 8 - AMMISSIONE DEI SOCI Per l’ammissione a socio, avvallata a garanzia da due soci effettivi, si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all’accettazione o meno della domanda stessa. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. I soci una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa, resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio. Il socio che intende dimettersi dall’Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le quote versate all’Associazione non verranno rimborsate ne al socio dimissionario, ne al socio radiato. Art. 9 - DOVERI DEI SOCI Tutti i soci hanno il dovere di:
Art. 10 - DIRITTI DEI SOCI Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
Art. 11 - RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE L’associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali; è fatto riferimento, specificatamente, all’art.10 commi 1-2-3-. Art. 12 - QUOTE SOCIALI Tipi di quote:
Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte. Art. 13 - DIMISSIONI DEL SOCIO Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l’adesione viene tacitamente prorogata. Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto. Art. 14 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO IL socio cessa di far parte dell’Associazione:
Art. 15 - MORTE DEL SOCIO La quota sociale non è trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l’erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa. Art. 16 - SANZIONI PER I SOCI In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:
Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo. Art. 17 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa assemblea. L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è anche organo giudicante dell’Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto. Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell’anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:
Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata; o mediante comunicazione postale da parte del Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell’Assemblea. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione. Le Assemblee saranno valide: maggioranza In prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti. Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dalla Società. L’assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole dei presenti. Art. 19 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni. Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito. Le cariche sociali si intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L’elezione degli organi dell’Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all’elettorato sia attivo che passivo. Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell’Assemblea sociale, ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di quattro preferenze, saranno designati, i primi nove della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità. Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l’elezione del Presidente. Art. 20 - IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo . è il legale rappresentante della Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell’Assemblea Sociale. Il Presidente assolve i seguenti compiti:
In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente. Art. 21 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci. Il primo Consiglio Direttivo . viene eletto dai soci effettivi. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:
Art. 22 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è formato:
Esso ha durata quattro anni e può essere rieletto. Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione. Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:
I1 Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. I1 Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vicepresidente, di un Consigliere o del Segretario o del Tesoriere, senza formalità. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno cinque dei suoi componenti e le deliberazioni saranno va1ide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto dei Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l’ultimo eletto dall’Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato. Il Consiglio Direttivo può essere completato anche da membri cooptati dallo stesso Consiglio. Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
In questi casi l’ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo, ad indire nuove elezioni. E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva Art. 23 - NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell’attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall’art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili. Art. 24 - APPROVAZIONE E PUBBLICITA’ DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell’Associazione deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio stesso. Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell’Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d’interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati. Art. 25 - IL SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell’Associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all’art. 27 del presente Statuto. Il Segretario può essere nominato nell’ambito del Consiglio Direttivo o al di fuori dell’Associazione. Egli assicura la funzionalità e l’efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Il Segretario:
Art. 26 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:
Art. 27 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un’Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 75% degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti Art. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza). In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di (indicare la città dove ha sede l’associazione). La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicano all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L’arbitrato avrà sede in (indicare la città dove ha sede l’associazione) e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o ente di promozione di cui alla prima parte del presente articolo. Art. 29 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l’esistenza dell’Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea straordinaria dei Soci. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell’ Art. 8 di questo Statuto. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l’Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dei patrimonio dell’Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. |